1. La salita e la discesa dai mezzi deve avvenire esclusivamente in corrispondenza delle fermate autorizzate poste lungo le linee.
2. Nelle fermate a richiesta, il viaggiatore deve segnalare per tempo l’intenzione di salire o scendere dal mezzo: per la salita segnalando la propria presenza in corrispondenza delle fermate, per la discesa utilizzando e prenotando la fermata con gli appositi segnalatori in vettura.
3. Utilizzare per la salita e la discesa le porte contrassegnate con l’apposita simbologia;
4. Non e’ ammessa la salita sul mezzo se e’ gia’ stato raggiunto il numero complessivo massimo di viaggiatori previsto dalla carta di circolazione del veicolo; in caso di sovraffollamento alla partenza hanno diritto di precedenza alla salita i viaggiatori che devono percorrere il tragitto piu’ lungo.
5. Prima di accedere a bordo del mezzo il viaggiatore deve essere in possesso di regolare documento di viaggio acquistato a terra presso le rivendite autorizzate o di documento personale che attesti l’ammissione alla libera circolazione secondo le norme vigenti.
Quando previsto, e’ possibile acquistare anche a bordo il biglietto di corsa semplice, pagando la maggiorazione prevista dalla Legge Regionale n. 44/89, pari alla tariffa ordinaria minima.
6. Il viaggio deve essere regolarizzato tramite convalida, appena saliti a bordo, del titolo di viaggio; anche gli abbonamenti vanno convalidati all’atto del primo utilizzo.
Gli abbonamenti hanno validita’ solo se abbinati alla tessera di riconoscimento il cui numero deve essere riportato sull’abbonamento a cura del viaggiatore.
7. In caso di mal funzionamento della convalidatrice, il viaggiatore e’ tenuto a darne immediato avviso al conducente presentando contemporaneamente il documento di viaggio.
8. I viaggiatori in possesso di abbonamento o di tessera di libera circolazione, al momento della salita sull’autobus, devono esibire al conducente il documento di viaggio.
9. I viaggiatori sono tenuti ad esibire il documento di viaggio ad ogni controllo eseguito dal personale addetto. Se non si e’ in possesso del documento o se quest’ultimo risultasse irregolare, non perdersi in inutili discussioni con chi e’ preposto al controllo; per eventuali controversie fare riferimento agli uffici preposti (vedi punto 21).
10. I documenti di viaggio devono essere conservati integri per tutta la durata del viaggio, alla discesa e nelle immediate adiacenze, avendo anche valore di scontrino fiscale.
11. Sono ammessi a viaggiare gratuitamente secondo quanto stabilito dalla D.G.R. Regione Lombardia n. 7632/2008, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, della Pubblica sicurezza, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza nonché del Corpo Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato.
Hanno diritto alla libera circolazione i funzionari dello Stato in possesso di tessera D.G.M. nonché i funzionari regionali e provinciali addetti alla vigilanza sui servizi locali di trasporto in possesso di tessera rilasciate dall’Ente di appartenenza.
12. Ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio, ha la facolta’ di far viaggiare gratuitamente con sé un solo bambino di altezza non superiore al metro.
Quando un viaggiatore ha con sé piu’ bambini di altezza inferiore al metro, oltre al documento di viaggio per l’accompagnatore, e’ necessario l’acquisto di un biglietto ogni due bambini. I bambini non paganti non hanno diritto ad occupare posti a sedere e devono essere tenuti in grembo.
13. Ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio, puo’ portare con se un animale domestico di piccola taglia a condizione che allo stesso sia stato applicato un congegno atto a renderlo inoffensivo; per i cani è fatto l’obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio.
Il trasporto di animali al seguito comporta l’acquisto del relativo biglietto secondo le tariffe in vigore.
Durante il trasporto e’ cura dell’accompagnatore evitare che l’animale salga sui sedili, insudici o deteriori la vettura o rechi danni ai viaggiatori; qualora cio’ succeda, l’accompagnatore e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
14. I cani guida per non vedenti sono ammessi a viaggiare gratuitamente a meno che il non vedente sia assistito da accompagnatore con viaggio gratuito; per i cani guida non è fatto l’obbligo di utilizzo della museruola.
15. Il trasporto di animali, esclusi i cani guida, puo’ essere rifiutato in caso di affollamento dell’autobus.
16. Ogni viaggiatore puo’ trasportare gratuitamente un solo bagaglio purché le dimensioni non siano superiori a cm. 50x30x25; per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni suddette dovra’ essere acquistato il relativo biglietto alla tariffa in vigore.
Il bagaglio non puo’ mai occupare i posti a sedere e non deve ingombrare porte e piattaforme.
Sono comunque esclusi dal trasporto i bagagli contenenti merci maleodoranti, pericolose, nocive o infiammabili; l’azienda che eroga il servizio si riserva di rivalersi sul viaggiatore per eventuali danni causati dalla natura del suo bagaglio.
17. Le Aziende rispondono della perdita e delle avarie al bagaglio dei viaggiatori se determinate da cause imputabili al vettore stesso e comunque il risarcimento del danno non puo’ eccedere i limiti previsti dalla Leggi 202/54 e dalla 450/85.
18. Gli orari esposti al pubblico possono subire variazioni anche durante il loro periodo di validita’. Le Aziende declinano ogni responsabilita’ per le conseguenze derivanti da ritardi, perdute coincidenze e, in genere, in genere, per qualsiasi evento che discenda da cause non dipendenti dalla propria organizzazione.
19. Il viaggiatore sprovvisto di regolare documento di viaggio valido o di tessera di riconoscimento e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, fissata dalla Legge Regione Lombardia n. 22/98. Inoltre, in caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione viene raddoppiata.
In caso di riscontrato abuso delle tessere di riconoscimento o di libera circolazione, oltre al pagamento dell’ammenda e del prezzo del biglietto, e’ previsto da parte dell’Azienda il sequestro definitivo del documento.
20. Gli oggetti eventualmente rinvenuti a bordo degli autobus o nei locali aperti al pubblico possono essere ritirati dal proprietario presso le Sedi delle Aziende che erogano il servizio sotto indicate.
Gli oggetti rinvenuti vengono conservati per tre mesi e per il loro ritiro occorre esibire un documento di identita’.
21. Il viaggiatore puo’ far pervenire le proprie segnalazioni, reclami e/o suggerimenti all’Azienda, che dara’ riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, con le seguenti modalita’:
22. Le Aziende garantiscono, in caso di sciopero, l’effettuazione di tutte le corse in partenza nelle fasce di garanzia. La comunicazione dello sciopero e’ fatta tramite avvisi nelle autostazioni, annunci sui mass media locali e sul sito www.bergamotrasporti.it.
Nota: il presente regolamento e’ emanato in riferimento alle norme contenute nel DPR n. 753/80, nella Legge n. 689/81 e, per le linee amministrate dalla Regione Lombardia, nelle Leggi Regionali n. 20/77, 73/82, 44/89 e 22/98 e successive modifiche, nel Regolamento Regionale 4/2009.