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EMERGENZA COVID-19

 

Non utilizzare il servizio in caso di sintomi influenzali e/o temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C. Per accedere a bordo è obbligatorio essere in possesso del Green Pass Rafforzato e indossare una mascherina FFP2 o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore.
Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza di sicurezza. Lascia scendere chi è a bordo prima di salire. In caso di richiesta di informazioni al conducente mantieni la distanza di sicurezza.
Mantieni la distanza di sicurezza dagli altri utenti, sia in attesa alla fermata, sia durante le operazioni di salita/discesa. Ove ciò non sia possibile indossa una mascherina FFP2 o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. A causa dell’emergenza sanitaria l’autobus dispone di un numero ridotto di posti.

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni Ministeriali

Trasporto Pubblico

Aggiornamento del 10/01/2022

Rimani aggiornato con le ultime disposizioni nazionali per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico e l’attuale normativa.

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi di legge potrà essere sanzionato dalle autorità competenti.

Confidiamo nella collaborazione di tutti.

 

 

Scopri tutte le informazioni

 

 

 

 

15 giugno – 30 settembre 2022: obbligo mascherina FFP2 a bordo

In seguito all’ordinanza del Ministero della salute del 15 giugno 2022, l’obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 per accedere a tutti i servizi di trasporto operati da Arriva Italia è prorogato fino al 30 settembre 2022.



Domande più frequenti

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf.

Scopri chi ha diritto alle Esenzioni

 

Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr

Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Il Governo ha approvato, il 23 e il 29 dicembre, una serie di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, che ne estendono l’utilizzo:

  • dal 25 dicembre 2021 viene esteso l’uso del green pass rafforzato anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso, già richiesto per la consumazione al tavolo;
  • dal 10 gennaio viene esteso l’uso del green pass rafforzato per ulteriori attività e servizi e mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale e regionale.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”. Vai a governo.it

Scopri chi ha diritto alle Esenzioni

Riferimenti normativi

 

Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr

Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.

Pertanto, se ne sei già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

 

Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

  • bambini sotto i 12 anni;
  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021-pdf), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

 

Estratto FAQ Ministero della Salute, per la versione completa consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr